Covid 19: istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

L’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”).
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
1) dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
2) dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L’ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del decreto.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell’art. 25 del decreto).
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 (la lista dei comuni è riportata in allegato alle presenti istruzioni).
Il contributo non spetta, in ogni caso:
1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
2. agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
3. agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
4. ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
5. ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a “…sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando un apposito modello.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
• 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
• 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
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