Esonero contributivo delle lavoratrici madri

L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, fornisce le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, fissato nella misura de 50%.
L’articolo 1, comma 137 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto, in via sperimentale, per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
La misura:
- non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, quindi, non è soggetta alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; né al rispetto delle condizioni previste dal Temporary Framework;
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione;
- non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE
L’accesso al beneficio spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità; per i rapporti di lavoro domestico, verranno fornite istruzioni con successivo messaggio dell'Inps.
NB: l’esonero in esame trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro instaurati ed instaurandi. In considerazione del fatto che la norma ha valenza generalizzata, la riduzione trova applicazione anche agli apprendisti, ai lavoratori domestici e a chiamata e alle assunzioni a scopo di somministrazione.
FRUIZIONE E MISURA DELL’ESONERO
Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque trovare applicazione, in virtù del principio di non discriminazione, anche:
- laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio;
- a seguito del periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001.
Poichè costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
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