Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: canoni di sublocazione.
Il credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato o di un ente pubblico con potestà tributaria-impositiva.
Ecco alcuni chierimenti in relazione al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un ufficio / studio o di un immobile.
L’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, al comma 1: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione (...) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».
Il comma 5 prevede che in relazione ai «soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente» e che la misura dell'agevolazione sia commisurata «all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno».
La circolare del 6 giugno 2020 n. 14/E, al paragrafo 3, ha precisato che il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
La circolare del 6 giugno 2020 n. 14/E descrive i contratti di locazione che sono ammessi ad usufruire i benefici, e dispone che i canoni di locazione devono essere relativi ad un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile , inoltre regolati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il rapporto di sublocazione deve risultare collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza. Visto che l'articolo 28 del decreto Rilancio è quello di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali hanno determinato una forte riduzione di ricavi e di compensi delle attività economiche, in questo caso il professionista potrà accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla normativa.
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