Moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti

Moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti per aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la crisi connessa con l'epidemia da Covid 19.
Viene previsto che:
• le aperture di credito accordate "sino a revoca" ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se successivi, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
• i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
• sia sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.
E’ stato chiarito che (circ. ABI 24.3.2020):
• il riferimento agli "elementi accessori" riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
• le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.
La moratoria si applica alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, ovvero le imprese che hanno meno di 250 dipendenti ed hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, aventi sede in Italia.
La moratoria si applica ai lavoratori autonomi (focus MEF 22.3.2020) titolari di partita IVA, iscritti agli Ordini o senza Albo, con sede in Italia.
Deve trattarsi di imprese, lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. Non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
La norma si applica:
• nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
• a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come "crediti deteriorati".
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche od agli intermediari finanziari un'apposita “comunicazione”:
• mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
• corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.
Essendo una "comunicazione" e non di una "istanza", le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. Una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.
La moratoria non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
Articolo del: