Periodi non coperti da contribuzione, le novità del DL 4/2019
Periodi non coperti da contribuzione; novità del DL 4/2019 convertito (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2020 n. 181)
L' INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma. L'INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I contributi previdenziali sono i versamenti all’ente di previdenza che danno diritto alla pensione e determinano l’importo della stessa.
I contributi obbligatori vengono versati per l’intera attività lavorativa; per il lavoratore dipendente sono a carico in parte del lavoratore e in parte del datore di lavoro. I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, invece, versano interamente i contributi di tasca propria.
L'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"), prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva").
Il comma 3 del citato articolo 20 stabilisce che il relativo onere a carico del contribuente "è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi".
Il successivo comma 5 prevede poi che il versamento dell'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza "in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione".
La ripartizione dell'importo detraibile previsto al comma 3 esula dalla durata della rateazione concedibile di cui al sopra riportato comma 5, ma la stessa è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta.
Tenuto conto del tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 3, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone fisiche 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d'imposta vale il principio di cassa, nel fornire le indicazioni utili alla compilazione rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che "La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo".
Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
A titolo esemplificativo, si rileva che, in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
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