Fattura elettronica: la trasmissione non può essere posticipata

Non slitta il termine di trasmissione della fattura anche se il dodicesimo giorno è festivo.
La trasmissione al SdI (sistema d’interscambio) non può essere posticipata al primo giorno lavorativo successivo; l’Agenzia delle Entrate nella risposta del 14.05.2020, interpello n. 129, ha chiarito in relazione alla data di emissione e trasmissione della fattura elettronica.
L'articolo 21 del decreto IVA, così come modificato dagli articoli 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 12-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l'indicazione della "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura" (comma 2, lettera g-bis);
b) è possibile emettere la fattura "entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6" (comma 4, primo periodo).
Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
In tale evenienza, nel documento deve essere indicata la data dell'operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo SdI (sistema d'interscambio) all'atto della trasmissione del file al sistema.
La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:
a) "fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato" con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
b) "da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo" (comma 1, ultimo periodo);
c) "tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati" nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all'inversione contabile. "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000" (comma 2).
Tanto premesso, l'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all'articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo).
Pertanto, nel caso prospettato, la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione "da euro 250 a euro 2.000" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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