Erogazioni liberali per il contenimento e la gestione dell'emergenza Coronavirus

L'articolo 66 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") prevede nell’anno 2020 delle agevolazioni per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare interventi che possano contenere l'emergenza da Coronavirus.
Mentre per le persone fisiche e gli enti non commerciali è prevista una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) del 30% nel limite massimo di Euro 30.000 , per i soggetti titolari di reddito d'impresa è prevista la deducibilità integrale dal reddito d'impresa.
Il co. 3 dell'art. 66 del DL 18/2020 rinvia al D.M. 28.11.2019 per i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura sia ai fini della detrazione dall'imposta lorda che della deduzione dal reddito d'impresa.
Ad esclusione delle ipotesi di donazione di beni strumentali e merce, l'articolo 3 co. 4 del D.M. 28.11.2019 stabilisce che il donante debba acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene, qualora:
- il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro;
- per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.
Sembrerebbe, che la perizia di stima dei beni debba essere acquisita anche al fine di beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'articolo 66 del D.L. 18/2020.
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