Terzo Settore : operatività del Registro Unico
Il Decreto Sostegni ha prorogato al 31 maggio 2021 i termini per le modifiche statutarie con quorum semplificati.
La recente proroga, introdotta dall’art. 14, comma 2 del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), che consente agli Enti del Terzo settore di diritto, ovvero alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, di beneficiare dei quorum propri delle assemblee ordinarie per modificare i loro statuti adeguandoli alle regole indefettibili del Codice del Terzo settore fino al prossimo 31 maggio. La proroga non riguarda le imprese sociali, il cui termine per le modifiche statutarie con modalità semplificate rimane quindi confermato al 31 marzo .
In relazione alla nuova proroga per gli enti, diversi dalle imprese sociali, parrebbe perlomeno “incongruo” che, prima dello scadere del termine che consente di modificare con modalità semplificate gli statuti, possa iniziare il trasferimento automatico dai registri, provinciali, regionali di APS, ODV e Onlus verso il Registro unico del Terzo settore.
L’art. 53 del Codice del Terzo settore non stabilisce termini perentori per l’“operatività” del registro prevedendo, da un lato, che le Regioni e le Province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 106/2020 (in G.U. lo scorso 21 ottobre), disciplinino i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS, ma che solo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica (in fase di completamento) rendano operativo il registro.
Ai sensi dell’art. 30 del DM 106/2020 sarà fissata dall’ufficio dirigenziale generale del Ministero del Lavoro presso cui è istituito il RUNTS (sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico), con apposito provvedimento che verrà pubblicato sul sito del Ministero con comunicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe Onlus relativi al giorno antecedente il giorno di operatività del RUNTS ( verrà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale ) e comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe Onlus (art. 34, comma 2 del DM 106). Da questo momento ogni Onlus potrà presentare domanda per l’iscrizione al RUNTS dell’ufficio competente, evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta (art. 34, comma 3).
Dalla data di operatività del registro cesseranno, inoltre le procedure di iscrizione all’Anagrafe Onlus (fatta eccezione per i procedimenti pendenti a tale data (art. 38, comma 3). Tale data sarà però estremamente importante anche per tutte le altre associazioni e fondazioni diverse dagli enti del Terzo settore di diritto che potranno autonomamente scegliere (se in possesso degli idonei requisiti) di iscriversi in una delle 7 sezioni del RUNTS.
Dalla stessa data gli enti che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, cioè il c.d. sistema concessorio, potranno richiedere (attraverso il notaio che ne verifica la sussistenza delle condizioni e modifica statutaria) l’iscrizione al RUNTS. Gli amministratori e i soci di associazioni e fondazioni che vogliano diventare ETS potranno ottenere il riconoscimento giuridico attraverso il solo intervento notarile evitando di doversi poi rivolgere alla Regione o alla prefettura competente.
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