Essere fiscalmente residenti in Italia
Allora vediamo quali sono i requisiti per essere o meno considerati fiscalmente residenti in Italia.
Le condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia sono:
l’art.2, comma 2, DPR 917/86 - Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) qualifica come residenti le persone che:
1. per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili)
2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile (il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi)
3. hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile (la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).
Come si evince dal testo della norma i predetti elementi sono tra loro alternativi ed è quindi sufficiente che si verifichi uno solo di essi, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
Al contrario, quindi, per escludere il presupposto di residenza in Italia, è indispensabile invece che si realizzino tutti e tre i requisiti: non deve avere la residenza in Italia né il domicilio e neppure deve essere iscritto nelle anagrafi italiane per più di sei mesi.
Tuttavia il comma 2-bis, art.2, DPR 917/86 prevede che siano considerati residenti anche:
i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
In presenza di queste due condizioni quindi un soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia, tuttavia è fatta salva la prova contraria.
Ricapitolando, gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:
- l’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile;
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile.
"Et hoc lex, nulla quaestio".
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