Le Unit Linked mantengono i "plus" assicurativi
In realta' e' stato trattato un caso molto particolare di un contratto Index Linked stipulato tramite una fiduciaria che lo aveva sottoscritto per un cliente ed erano venute a mancare alcune norme fondamentali di trasparenza.
A riqualificare una tipologia di contratto comunque non e' sufficiente un'ordinanza della Cassazione ma e' necessario l'intervento di un giudice o dell'agenzia delle entrate.
A parte il fatto che un provvedimento legislativo in tal senso andrebbe contro le direttive europee che considerano le unit linked prodotti assicurativi del ramo III e quindi andando a confermare sempre di piu' la natura anche assicurativa e non solo finanziaria di questa tipologia di contratto.
Da sempre le normative italiane ed europee identificano come prodotti assicurativi le unit linked, indipendentemente dalla garanzia o meno della restituzione del capitale.
Le polizze unit linked sono in tutta l'unione economica europea considerate come prodotti assicurativi, e stessa cosa per i contratti multiramo, i rivalutabili, (ramo I) ed i contratti di capitalizzazione (ramo V).
In realta' le unit linked sono anche assoggettate alle regole di condotta finanziaria senza per questo andando a disdire la loro natura di contratti assicurativi.
La Cassazione nell'ordinanza 10.333 del 2018 non tocca neppure in maniera incidentale le tematiche correlate alle valenze assicurative delle unit linked ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile.
Le Unit Linked rimangono un servizio/prodotto ancora ad oggi valido che sposa l'obiettivo di rivalutazione del capitale nel tempo attraverso l'utilizzo di portafogli composti da fondi/sicav italiani ed esteri ma con l'aggiunta di plus propri della contrattualistica assicurativa come ho detto sopra.
Vale a dire l'esclusione dalle imposte di successione (anche questo tema molto caldo in quanto in Italia prima o poi andranno riviste al rialzo e/o con meno franchigie, ricordo che da questo punto di vista siamo i meno "cari" di tutta l'unione europea), l'impignorabilita' e l'insequestrabilita' (queste due garanzie andranno valutate caso per caso, dove andra' dimostrata la buona fede del momento della sottoscrizione, mi pare ovvio).
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