I fondi di garanzia dei depositi bancari
In questi ultimi giorni, con la grave crisi di Banca Carige, si e' tornato a parlare di loro: ma cosa sono i fondi di garanzia? Come funzionano? Intanto, giuridicamente parlando, sono entrambi i fondi dei consorzi di diritto privato, ad adesione obbligatoria, sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza, con il compito di rimborsare entro un breve periodo i singoli correntisti i fino ad un massimo di 100.000 euro, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca in default.
I rapporti assicurati (il termine non e' casuale, si segue fondamentalmente il principio mutualistico) sono una parte delle cosiddette passività elegibili, cioè meritevoli di tutela (tanto per capirci sostanzialmente depositi e conti correnti).
I fondi di garanzia possono essere chiamati a intervenire anche al di fuori della fattispecie del rimborso immediato dei depositi, per garantire la continuità delle funzioni bancarie, tutelare le attività dei clienti della banca in default e minimizzare il ricorso all’intervento dello Stato (quindi ai nostri soldi), ma a condizioni ben definite, quali squilibri finanziari e patrimoniali gravi della banca e/o l'interesse pubblico in gioco.
I mezzi finanziari a disposizione dei due fondi debbono essere precostituiti, cioè anticipati dalle banche aderenti ed affidati alla gestione dei fondi medesimi. E’ venuto sostanzialmente a modificarsi il meccanismo “a chiamata”, che richiedeva alle associate il versamento dei mezzi necessari solo nel momento del verificarsi di una crisi bancaria/default.
I contributi che ogni anno ciascuna banca dovrà versare al proprio fondo saranno commisurati alla dimensione e al rischio, essendo la struttura di un fondo di garanzia dei depositi bancari assimilata a un qualsiasi meccanismo di natura assicurativo/mutualistica. A parità cifra di depositi da tutelare, le banche più rischiose dovranno pertanto contribuire in misura maggiore di quelle meno rischiose, per scoraggiare ovviamente comportamenti di “azzardo morale”.
Con questo approccio basato sul rischio, i fondi saranno chiamati a svolgere una fondamentale azione di disciplina nei confronti delle banche consorziate, per minimizzare le probabilità di dover procedere al rimborso dei depositi protetti.
Alla tradizionale differenziazione tra banche in bonis e non, oggi abbiamo:
- banche in bonis, ordinate secondo classi diverse di rischiosità e ratios patrimoniali;
- banche in stress;
- banche in risoluzione;
- banche da ricapitalizzare;
- banche commissariate;
- banche in liquidazione coatta amministrativa.
Il fondo delle banche non cooperative pesa all’incirca per l’85% del totale, l’altro per il restante 15%
Lo scenario futuro che, però, si prefigura a livello europeo è l’introduzione, a medio/lunga scadenza (sarebbe previsto per l’anno 2024) di un sistema di garanzia unico.
Con l’EDIS (European Deposit Insurance Scheme), si vuole realizzare il terzo pilastro dell’Unione Bancaria, della quale fanno parte dal 2014 la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche in crisi ed il Regolamento sul meccanismo unico di risoluzione.
Il passaggio a questo schema sancirà la copertura integrale dei depositi a livello europeo. Il punto da risolvere è se andranno mantenuti i fondi di garanzia nazionali, soprattutto in materia di utilizzo di disponibilità per interventi alternativi al rimborso dei depositi.
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