Successioni e donazioni
La successione legittima e’ la successione regolata dalla legge, quando manca in tutto o in parte il testamento. Successori legittimi sono quei soggetti che, in caso di morte di una persona che non abbia fatto testamento o non abbia disposto di tutti i suoi beni, hanno titolo a succedere in base alle norme.
Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli o i loro discendenti; in assenza subentrano gli altri parenti fino al sesto grado.
Invece la successione testamentaria e’ regolata dal testamento, cioè dall'autonomia della persona che muore. La legge riconosce, anche in presenza di testamento, dei diritti ai cosiddetti legittimari e ad alcuni parenti stretti (coniuge, figli e, in mancanza, agli ascendenti) una quota del patrimonio.
Se, all’apertura della successione, gli eredi legittimari vengono a conoscenza del fatto che il testatore ha preso delle decisioni relative a quella parte di eredità su cui per legge non aveva alcun diritto, si verifica una lesione della quota di legittima. I legittimari possono quindi intervenire con quella che è definita l’azione di riduzione: l’obiettivo è la reintegrazione della quota di legittima riducendo dapprima quanto disposto dal testamento e, se questo non risultasse sufficiente, le donazioni fatte in vita. Le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari avranno piena efficacia fino al momento in cui il legittimario leso non ne dia dimostrazione, quantificando la lesione della propria quota di legittima.
È bene ricordare che con la donazione non si possono aggirare le norme che regolano la successione. Donazione e testamento, nella grande maggioranza dei casi, arrivano alla stessa conclusione: dividere il patrimonio tra gli eredi, secondo le volontà del donante o di colui che redige il testamento, nel rispetto della quota di legittima.
Per il testamento non serve un notaio, mentre per la donazione è necessario l’intervento del notaio, con costi non proprio irrisori, mentre invece con la redazione di un testamento olografo, cioè scritto di proprio pugno, non è necessario rivolgersi ad un notaio. La donazione, inoltre, non consente di tornare indietro, mentre il testamento può essere modificato o riscritto in qualsivoglia momento.
Piu’ precisamente, la donazione non può essere revocata su iniziativa del solo donante, ma è necessario l’accordo di entrambe le parti. La legge prevede, però, una deroga: la revoca può essere richiesta all’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli. Ciò significa che, fatta eccezione per questi casi, una volta che si sceglie di donare, non si può più tornare indietro.
A breve pubblicherò un nuovo articolo sulle imposte di successione italiane...
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